🎯 Ordo Pro Balistarii: l'antico regolamento per la disputa del palio dei balestrieri
di Giovanni Toraldo

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Traduzione dal latino dell’Ordo Pro Balistarii, la normativa che regolamentava la disputa dei Palii dei balestrieri a Lucca.

Tratto da Il gioco della balestra, dello schioppetto, del passavolante, delle artiglierie e del fucile in Lucca - origini e statuti Colonnello Angelo Angelucci - giornale “La palestra” 1862.

L’anno del Signore MCCCCXLIII, indizione VI, nel giorno XXVIIII di giugno.

I magnifici e potenti signori, i signori Anziani e Gonfaloniere di Giustizia, ecc. Ordinarono e decretarono e riformarono come appresso per ordine si contiene cioè:

Che in ciascun anno nel mese di maggio, ossia nel primo dì, e conseguentemente il primo dì di settembre, di ogni anno, debbano ordinare e stabilire a spese del comune lucchese quattro premi di diverso valore in tutto di diciotto fiorini, a XXXVI bolognini per fiorino, costituendo i detti premi di quella qualità, forma e modo che parrà conveniente ai magnifici signori che presiederanno in quel tempo alla formazione dei premi accennati. I quali premi dovranno donarsi ai migliori balestrieri e saettatori che saranno ammessi a tirare nel modo ed ordine infrascritto, cioè:

Che ne’ tempi e giorni soprascritti debbano i prefati magnifici signori preparare nel cortile od in altro luogo acconcio, come loro parrà, una rotella nel cui mezzo sia un segno, al quale si tratta, che vogarmente appellasi la Brocca.

Di poi si postino i balestrieri lontano da detta rotella o segno, per passi CXX (88,895 metri) donde si tratta a quel segno da ciascun balestriere, ma una sola volta.

E la saetta di ciascun balestriere sia inscritta col suo nome, perché si conosca cui partenga.

E da ultimo, compiuto di saettare, cosicchè nessun balestriere rimanga a trarre, allora s’inspezioni diligentemente la detta rotella da coloro che all’uopo i magnifici signori presidenti specialmente deputeranno; i quali, fatto sacramento di fedelmente e con ogni diligenza esercitare quest’ufficio, prendano da quella rotella quattro delle principali saetta, che più da vicino al detto segno, che dicesi la Brocca o nella brocca stessa, saranno conficcate.

E fatto un accurato riconoscimento delle mentovate saette in mano, di quelli a ciò, come sopra, deputati, allora il primo e maggior premio si doni a colui la saetta del quale sarà trovata più vicino alla detta brocca; il secondo premio a quello la cui saetta sarà nel secondo posto più vicino alla nominata brocca; il terzo premio a quello che avrà conficcata la sua saetta nel terzo posto più vicino alle detta brocca; ed il quarto premio poi (che sarà sempre la rotella stessa con le saette infissevi) sarà concesso a quello la cui saetta si troverà nel quarto posto più vicino alle ripetuta brocca.

Del resto a togliere tutte dubbiezze ed ambiguità che potessero nascere sulla prossimità delle cennate saette, intendasi e sia dichiarato, in forza di questo decreto, che quella saetta la quale si trovi sulla stessa brocca sia di tutte le altre prima, migliore e più vicina.

Ma siccome talora potrebbe accadere che sopravvenisse un’altra saetta la quale spezzasse l’asta di quella conficcata anteriormente nella brocca, di maniera da non potersi conoscere cui appartenesse la prima saetta, allora l’altra sopraggiunta, o sia nella stessa brocca conficcata o ad essa la più vicina, della quale chiaramente potesse leggersi il nome del tiratore, intendasi essere di tutte prima e migliore. La saetta poi che non potesse riconoscersi, accusi la fortuna e non la legge. E questo osservisi in ogni caso ed avvenimento, qualore non possa riconoscersi qualche saetta, sulla quale abbia la priorità l’altra prossima e più vicina. La saetta poi che non fosse stata nella brocca, ma nondimeno alla stessa brocca più vicina, sia prima e migliore di tutte le altre.

Ma la saetta avvicinatesi alla brocca in linea retta (s’intende la perpendicolare pel centro della brocca) nella parte superiore sia, a parità di circostanze, di tutte le altre prima e migliore. Quella poi che per la stessa retta linea si avvicinerà alla brocca dalla parte inferiore, a parità di circostanze, sia di tutte le altre, conficcate per traverso, più vicina, prima e migliore. Delle restanti saette poi infisse per traverso (cioé sulla orizzontale) quella s’intenda e sia delle altre prima e migliore che, a parità di costanze, più sarà presso alla brocca. Se poi due o più saette si rinverranno in tutto eguali fra loro, allora il premio debba assegnarsi a quello che sorì di essere ammesso pel primo a balestrare, ed estratto dalla borsa perché sia detto il primo; dappoiché siccome la fortuna lo chiamò primamente a trarre, così deve essere pel primo ammesso al conseguimento del premio.

Ed a questo esercizio di saettare o balestrare non sia ammesso alcuno che non sia o cittadino lucchese, o del contado, o del distretto della città di Lucca, oppure stabile abitatore nel contado, nel distretto o nella giurisdizione di Lucca.

E tutti gli ammessi dovranno essere imborsati, e quindi ad uno per uno estratti dalla borsa. E chiunque sarà il primo sortito quegli primamente sia ammesso a balestrare, e così successivamente sino all’ultimo. Ed al detto saettamento niuno sia ammesso che non abbia saetta e tenere di sua proprietà, e non d’altrui, con che venga a saettare; e così ciascun balestriere sia tenuto di giurare che la balestra sia sua proprioa e non d’altrui.

Che se qualcuno contravverrà sia multato, sul fatto, di due ducati per ogni volta, e nella stessa pena cada quegli che si scoprisse aver balestrato più di una volta nello stesso giorno.

E le stesse norme si serveranno continuamente ne’ tempi successivi, non ostante qualunque cosa in contrario.